CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO
1) PREMESSA – NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 2 n.1 decreto legislativo n. 11 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendersi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (guide, accompagnatori, ecc.) che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2) INFORMAZIONI GENERALI
2.1) Il contratto è regolato dal D. Lgs 17 marzo 1995 n. 11, dalle convenzioni regionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva con L. 27 dicembre 1977, n. 1084 dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale , resa esecutiva con L. 19 marzo 1932, n. 41 , dalle disposizioni del regolamento CEE n. 295 del 04/021992, per il trasporto aereo sui voli di linea, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961, sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con L. marzo 1963, n. 806 in quanto applicabili ai servizi in oggetto del pacchetto turistico , nonché dalle previsioni del codice civile e delle altre norme di diritto, in quanto non derogate.
2.2) Il programma è stato redatto in osservanza dell’art. 10 della legge regionale 14 giugno 1984 n. 31, concernente “Disciplina delle Attività delle Agenzie di Viaggio e Turismo” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 78 del 16 giugno 1984
3) PRENOTAZIONI
L’accettazione delle prenotazioni da parte dell’organizzatore di viaggio è subordinata alla disponibilità di posti. La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma da parte dell’organizzatore di viaggio. L’organizzatore di viaggio si riserva il diritto di non effettuare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti eventualmente indicato nel catalogo, informandone il viaggiatore in forma scritta con almeno 15 gg di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI
4.1) Il viaggiatore deve versare all’atto della prenotazione una somma pari al 25% del prezzo a titolo di acconto oltre alla quota d’iscrizione
4.2) Il saldo dovrà essere versato 20 giorni prima della partenza
4.3) Qualora tra il giorno della prenotazione e quello della partenza intercorrano meno di 20 giorni il viaggiatore deve versare l’intero prezzo al momento della prenotazione.
4.4) Il mancato ricevimento da parte dell’organizzazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.
4.5) L’organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti direttamente effettuati dal consumatore all’agente di viaggio suo mandatario conformemente agli accordi conclusi per iscritto tra lo stesso organizzatore e quest’ultimo
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni prima della partenza, in seguito a variazioni di: costi di trasporto, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco, o di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10%, il Partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purchè ne dia comunicazione scritta, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.
6) ANNULLAMENTO E RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE
6.1) Per l’organizzazione dei propri viaggi, l’organizzatore di viaggio, assembla una serie di servizi acquistati dai fornitori degli stessi. Per garantire che a seguito delle prenotazioni effettuate dai viaggiatori ed accettate da l’organizzatore di viaggio, i servizi vengano effettivamente resi disponibili dai singoli fornitori, l’organizzatore di viaggio deve assumere precisi obblighi contrattuali nei confronti dei fornitori stessi. Pertanto qualora a seguito di eventuale recesso del viaggiatore, l’organizzatore di viaggio, a sua volta debba recedere dall’acquisto dei servizi costituenti il pacchetto, la stessa si trova esposta, a mente dei contratti stipulati con i fornitori al pagamento ingenti somme a titolo di penale e/o corrispettivo per il recesso.
In virtù di quanto sopra, e considerato che per il combinato disposto degli artt. 1372 e 1373 c.c. la facoltà di recesso rappresenta un’eccezione rispetto al generale principio della vincolatività del contratto, al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dal D. Lgs. 111/95, il recesso può essere consentito esclusivamente a condizione che il viaggiatore tenga indenne l’organizzatore di viaggio, dai costi e perdite che la stessa andrà a sostenere a causa di tale recesso.
In virtù delle norme in materia e di quanto sopra esposto viene, pertanto, così delineata la disciplina contrattuale del recesso.
6.2) Il Partecipante può annullare il contratto in qualsiasi momento corrispondendo all’organizzatore di viaggi un’indennità di importo pari a:
10% fino a 31 giorni di calendario prima della partenza + quota d’iscrizione
30% fino a 21 giorni di calendario prima della partenza + quota d’iscrizione
50% fino a 15 giorni di calendario prima della partenza + quota d’iscrizione
80% da 14 a 4 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza + quota d’iscrizione
Nessun rimborso dopo tale termine / Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali di espatrio.
N.B Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno intrapreso.
7) ANNULLAMENTO E RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE DI VIAGGI
7.1) L’organizzatore di viaggio può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, per causa di forza maggiore nonché, nel caso in cui prima o durante l’esecuzione dello stesso si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l’organizzatore di viaggio non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo.
7.2) A puro titolo esemplificativo e senza esclusione dei casi non espressi, si considerano cause di forza maggiore non imputabili all’organizzatore di viaggio: calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, atti di terrorismo, le sommosse e i disordini civili in generale.
7.3) L’organizzatore di viaggio può, inoltre, annullare il contratto a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel programma informandone il viaggiatore almeno quindici giorni prima della data della partenza
7.4) In ogni caso di annullamento del contratto da parte dell’organizzatore di viaggio il viaggiatore ha diritto al rimborso della somma di denaro già corrisposta.
8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
8.1) Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediatamente avviso in forma scritta al viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Il viaggiatore comunica all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso se intende accettare o meno la modifica propostagli.
8.2) Ove non accetti la proposta di modifica il viaggiatore può alternativamente, recedere senza pagamento di alcuna indennità ottenendo il rimborso della somma di denaro già corrisposta ovvero usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo.
8.3) non si considerano significative e non comportano l’applicazione delle precedenti clausole 7.1 / 7.2 le variazioni che non comportino una alterazione sostanziale di una parte rilevante del pacchetto turistico quali, a puro titolo esemplificativo e senza esclusione dei casi non espressi:
a) modifica della data od ora di partenza e/o della data od ora di arrivo, con slittamento inferiore alle 48 ore; b) l’unificazione su di un unico scalo di partenze od arrivi originariamente prevista da diversi scali italiani o esteri purchè l’organizzazione provveda al trasporto gratuito del viaggiatore fino alla scalo sostitutivo o a quello sostituito; c) inserimento, in Italia o nel paese di destinazione , di scali intermedi originariamente non previsti; d) sostituzione dell’albergo originariamente previsto con altri alberghi di pari categoria, fermo restando l’itinerario
8.4) Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi prenotati dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore di viaggio predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
9) RECLAMI
9.1) Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinchè l’organizzazione di viaggio o il suo rappresentante in loco o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
9.2) In ogni caso il viaggiatore deve, a pena di decadenza, sporgere reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto , entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
9.3) L’organizzatore di viaggio è responsabile solo per servizi a lui prenotati e facenti parte del pacchetto base; pertanto qualsiasi lamentela per servizi acquistati in loco, deve essere fatta direttamente ai responsabili di zona ed a loro imputarlo
10) REGIME DI RESPONSABILITA’
10.1) La responsabilità dell’organizzatore di viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi citate
10.2) L’agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi sopra citate.
10.3) E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’organizzatore del venditore qualora l’inadempimento lamentato dal consumatore dipenda dal consumatore stesso o da terzi. L’organizzatore di viaggio, inoltre, non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri.
10.4) L’organizzatore di viaggio non è responsabile per danni eventualmente derivanti da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
11) CESSIONE DEL CONTRATTO
11.1) Il viaggiatore può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetti del pacchetto turistico
11.2) In tal caso il viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire entro, e non oltre, quattro giorni lavorativi prima della partenza e dovrà indicare le generalità del cessionario.
11.3) Per la cessione verranno addebitate lire 50.000 a persona e, a seguito della cessione , il cedente ed il cessionario sono solidarmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
11.4) Lo stesso importo verrà applicato in caso di qualsiasi ulteriore richiesta da parte del viaggiatore per modifiche non sostanziali , o che comunque non prevedano costi a carico dell’operatore a prenotazione già avvenuta e confermata.
11.5) I regolamenti delle compagnie aere, normalmente non prevedono la possibilità di cessioni a terzi del biglietto se questo è già stato emesso e, pertanto, nessuna sostituzione sarà possibile se questo non è consentito dalla compagnia aerea che effettua il trasporto aereo.
12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzazione, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire a causa della loro inadempienza alla sovraesaminate obbligazioni Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzazione tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzazione del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzazione all’atto della prenotazione , quei particolari desideri che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
13) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità , quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile o è dipesa dal fatto a carattere imprevedibile o inevitabile , ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore
14) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore di viaggio o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti l’annullamento del pacchetto.
15) BAGAGLIO
15.1) In caso di sinistro verificatosi in occasione di trasporto aereo, il viaggiatore dovrà farsi rilasciare la copia del P.I.R. (Property Irregular Report) ed inviare la relativa richiesta scritta di rimborso ad Elvia entro e non oltre 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
15.2) L’organizzatore di viaggio declina ogni responsabilità per le conseguenze della mancata osservanza di quanto sopra.
16) FORO COMPETENTE
16.1) Ogni controversia derivante dall’interpretazione , esecuzione risoluzione del presente contratto è devoluta alla cognizione di un arbitro unico nominato, s istanza di parte, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Ferrara.
16.2) L’arbitrato avrà sede in Ferrara, sarà rituale dell’Arbitro Unico giudicherà secondo diritto e in applicazione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23/04/70 e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n. 1084
17) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/9: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.



















