CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
 DI PACCHETTO TURISTICO (parte 2)

10)   
REGIME DI RESPONSABILITA’
10.1) La responsabilità dell’organizzatore di viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi citate
10.2) L’agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi sopra citate.
10.3) E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’organizzatore del venditore qualora l’inadempimento lamentato dal consumatore dipenda dal consumatore stesso o da terzi.  L’organizzatore di viaggio, inoltre, non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri.
10.4) L’organizzatore di viaggio non è responsabile per danni eventualmente derivanti da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

11)   
CESSIONE DEL CONTRATTO
11.1) Il viaggiatore può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetti del pacchetto turistico
11.2) In tal caso il viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire entro, e non oltre, quattro giorni lavorativi prima della partenza e dovrà indicare le generalità del cessionario.
11.3) Per la cessione verranno addebitate lire 50.000 a persona e, a seguito della cessione , il cedente ed il cessionario sono solidarmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto  turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
11.4) Lo stesso importo verrà applicato in caso di qualsiasi ulteriore richiesta da parte del viaggiatore per modifiche non sostanziali , o che comunque non prevedano costi a carico  dell’operatore a prenotazione già avvenuta e confermata.
11.5) I regolamenti delle compagnie aere, normalmente non prevedono la possibilità di cessioni a terzi del biglietto se questo è già stato emesso e, pertanto, nessuna sostituzione sarà possibile se questo non è consentito dalla compagnia aerea  che effettua il trasporto aereo.

12)   
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno  e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzazione, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire a causa della loro inadempienza alla sovraesaminate obbligazioni Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzazione tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzazione del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzazione all’atto della prenotazione , quei particolari desideri che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 

13)   
OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità , quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile o è dipesa dal fatto a carattere imprevedibile o inevitabile , ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore

14)   
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell’organizzatore di viaggio o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti l’annullamento del pacchetto. 

15)    BAGAGLIO
1
5.1) In caso di sinistro verificatosi in occasione di trasporto aereo, il viaggiatore dovrà farsi rilasciare la copia del P.I.R. (Property Irregular Report) ed inviare la relativa richiesta scritta di rimborso ad Elvia entro e non oltre 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
15.2) L’organizzatore di viaggio declina ogni responsabilità per le conseguenze della mancata osservanza di quanto sopra.

16)    FORO COMPETENTE
16.1) Ogni controversia derivante dall’interpretazione , esecuzione risoluzione del presente contratto è devoluta alla cognizione di un arbitro unico nominato, s istanza di parte, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Ferrara.
16.2) L’arbitrato avrà sede in Ferrara, sarà rituale dell’Arbitro Unico giudicherà secondo diritto e in applicazione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23/04/70 e resa esecutiva con L. 27/12/1977 n. 1084

17)   
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/9: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

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